Le norme tecniche per le Costruzioni, DM 14/10/08 prevedono
che i materiali e prodotti per uso strutturale debbano essere identificati,
qualificati ed accettati. In particolare sono riportate tre modalità per la
loro identificazione e qualificazione.
Nel caso delle strutture in acciaio, l’identificazione ed
accettazione avviene secondo la modalità riportata alla lettera b), secondo la quale il fabbricante può scegliere di utilizzare la norma europea armonizzata oppure la procedura nazionale in accordo al capitolo 11 delle NTC stesse. Per tali strutture, infatti, è possibile la marcatura CE secondo la
norma armonizzata EN 1090-1, che cade nel periodo di coesistenza fino al 30 giugno di quest'anno, oppure la
qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle norme NTC,
ai paragrafi 11.3.1.7, 11.3.4.4 e 11.3.4.10.
Le due procedure, marcatura CE secondo EN 1090-1 o denuncia
di attività presso il Ministero, secondo la normativa nazionale, insistono su
un campo di applicazione molto simile, ma sia la modalità operativa che la
validità sono differenti. Senza esaminare in dettaglio le due procedure, si
evidenziano alcune differenze significative dal punto di vista delle aziende
che realizzano strutture in acciaio.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni, normalmente abbreviate
con l’acronimo NTC, non riportano uno specifico campo di applicazione, ma fanno
riferimento alle norme tecniche relative ai materiali e alle modalità di
esecuzione delle lavorazioni e dei controlli. Particolare importanza è dedicata
al processo di saldatura, per cui è richiesta una certificazione delle officine
in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 3834, rilasciata da uno
Organismo di parte Terza. Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori
e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo.
La qualificazione delle officine di produzione di strutture
in acciaio eseguita nel rispetto delle procedure nazionali prevede che queste
siano dotate di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di
assicurare che le lavorazioni effettuate non compromettano le caratteristiche meccaniche
e geometriche dei prodotti originari, verificando tali caratteristiche tramite
opportune prove fatte eseguire dal Direttore Tecnico dell’officina stessa.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che
sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza
con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un organismo terzo
indipendente.
Il Direttore Tecnico dello stabilimento, che opera secondo
il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01, assume la responsabilità sui
controlli sui materiali, attraverso la firma per accettazione di una nota di
incarico ai sensi delle NTC.
L’iter nazionale di qualificazione richiede che ogni centro
di trasformazione dichiari al Servizio Tecnico Centrale la propria attività, indicando
l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli
elementi base utilizzati, e fornisca copia della certificazione del sistema di
gestione della qualità e del proprio logo o marchio di identificazione.
La dichiarazione deve includere l’impegno ad utilizzare
esclusivamente elementi di base qualificati all’origine e la nota di incarico
al Direttore Tecnico, ed essere accompagnata dall'attestato di pagamento
dovuto come da Decreto 26/11/2012 n. 267.
Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta
presentazione della dichiarazione di cui sopra.
Più informazioni al link: http://www.cslp.it/
La procedura europea: marcatura CE secondo UNI EN 1090-1
Ben diverso l’iter di identificazione e qualificazione
seguendo l’approccio europeo della marcatura CE, che è possibile attraverso l’applicazione
della norma EN 1090-1: Esecuzione di
strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di
conformità dei componenti strutturali. Nei post successivi si esamineranno i singoli
capitoli della norma stessa, iniziando dal campo di applicazione.